Pubblichiamo un lavoro della Commissione Famiglia dell’UNCC
Riflessioni sulla gestione dei rapporti tra genitori separati e figli in relazione alla emergenza COVID -19
Premessa
L’emergenza dovuta alla epidemia in corso da COVID-19 e che ha portato alla emanazione di vari decreti, succedutisi via via, in un arco temporale di pochi giorni, ha creato una serie di problemi e questioni interpretative in relazione all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Molti professionisti si sono trovati di fronte alle più varie questioni poste dai loro assistiti in merito a:
1) se sia corretto o meno sospendere il “diritto di visita” del genitore identificato come “non collocatario”, stante i divieti posti dal Dpcm del 9 marzo 2020 e seguenti;
2) se sia eventualmente necessario rivedere gli accordi in vigore;
3) ovvero se sia vietato spostare i figli da dove si trovano al momento dell’entrata in vigore del provvedimento a prescindere dal genitore presso il quale in quel momento si trovano ecc. (es. http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/03/23/abruzzo-caos-separazioni-e_b9bc55f4-a267-42c2).
La situazione di emergenza in tali casi potrebbe infatti venire strumentalizzata ed acuire contrasti già in corso. Accade, infatti e non di rado, che il genitore indicato nel provvedimento come “collocatario” ritenga di avere maggiori diritti e tenda spesso ad assumere un atteggiamento impositivo e/o prevaricatore, o che il “non collocatario” non si occupi del figlio o viceversa subisca malamente il comportamento del genitore “collocatario”.
In conseguenza di ciò i genitori rivolgono numerose questioni e richieste di intervento ai legali.
La Commissione Famiglia dell’UNCC, senza pretesa di riuscire ad individuare ogni caso, ha voluto fare delle riflessioni, per la gestione degli accordi, dirette sia ai professionisti che ai genitori, con lo scopo di prevenire i contrasti, nel rispetto del minore, soggetto di diritto, contemperando il diritto alla bigenitorialità, allo stesso riconosciuto, con quello alla salute, e cercando di individuare i rimedi “consensuali” e/o “mediativi” più immediati aventi natura giuridica.
Analisi di alcune problematiche sorte a seguito delle misure adottate dal governo italiano con i DPCM susseguitesi dal 9 marzo ad oggi.
1. L’alternanza nella frequentazione dei genitori in presenza di un provvedimento del giudice.
È questo l’aspetto che ha dato e sta dando i maggiori problemi; in alcuni casi si è tratto spunto dal DPCM 9 marzo 2020, che pone forti limiti alla mobilità dei cittadini, per rifiutare il trasferimento dei figli presso il cosiddetto “genitore non collocatario” nei giorni stabiliti.
L’affido condiviso comporta la necessità di cambiare abitazione.
Ovviamente dovrà essere perlopiù rispettato il provvedimento che regola i rapporti, ma se “l’alternanza” dei tempi con i genitori dovesse risultare molto frazionata (ad. due pomeriggi settimanali), il consiglio che può essere dato è di riunire i tempi così da evitare che ci si esponga, con i più frequenti cambiamenti di residenza, di più al contagio. Deve essere chiaro, però che i divieti di spostamento, comunque li si interpreti, non incidono direttamente sulla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori.
2. L’alternanza nella frequentazione dei genitori in assenza di un provvedimento del giudice.
Questo caso viene spesso presentato come particolarmente difficoltoso e complicato da gestire. A ben guardare, tuttavia, è la situazione più semplice.
Non esistendo alcun provvedimento del giudice, non esiste nemmeno la fittizia discriminazione tra collocatario e non collocatario mentre è stata cancellata la dipendenza dalla convivenza dell’esercizio della responsabilità genitoriale per i genitori non coniugati, attribuita comunque pariteticamente ad entrambi (art. 316 c.c.). Ciò previene ogni tentazione di comportamenti sbagliati. Che la coppia sia coniugata o no, poco importa; basta che i figli siano stati riconosciuti da entrambi i genitori. Ciò vuol dire che, non essendo stata formulata alcuna disposizione in relazione ai tempi di permanenza, il raggiungimento dell’accordo dovrebbe risultare più facile.
Le modalità di frequentazione tra genitori e figli dovranno coniugarsi con le disposizioni generali ed essere intese, soprattutto, alla luce del buon senso: pertanto si dovrebbero evitare gli spostamenti con mezzi pubblici, evitare di mettere in contatto i minori con situazioni potenzialmente a rischio, evitare il contatto tra i minori e i nonni o con tutti quei soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19.
E in ogni caso sempre nell’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale è chiaro che la dove un genitore svolge una professione che mette a ampio rischio di contagio il figlio (ad esempio svolge un lavoro nel settore sanitario o comunque di continuo contatto con altre persone, sarebbe opportuno in questa situazione scegliere di ridurre o evitare la permanenza in questo periodo con lo stesso). Negli altri casi, come è stato ribadito, il genitore, munito di autocertificazione e del provvedimento di separazione o divorzio, potrà recarsi presso il comune dove si trova collocato in figlio minore nel rispetto di quanto stabilito dal provvedimento relativamente ai tempi di permanenza.
3. La frequentazione nel caso di genitori residenti in comuni differenti.
Una ordinanza dei ministri della salute e dell’interno, emessa in data 22 marzo 2020, interdice gli spostamenti più severamente, ovvero amplia le limitazione aggiungendo il divieto di cambiare comune.
Ciò ha fatto temere numerosi genitori separati che la limitazione riguardasse anche loro. Tuttavia un successivo chiarimento di fonte governativa ha esplicitato che per loro valgono ancora le regole stabilite il 9 marzo con il precedente provvedimento, sempre che sia con un genitore che con l’altro ci siano le condizioni per garantire al salute del figlio.
Nuovamente in data 01 aprile 2020, il Governo nelle FAQ, ha ribadito e confermato che gli spostamenti da un comune all’altro sono consentiti, ovviamente nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, in ottemperanza alle modalità dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore; in presenza di un provvedimento giudiziale, si darà quindi corso a quanto ivi previsto, in mancanza, si procederà in base a quanto concordato tra i genitori.
In caso di quarantena o altra impossibilità e/o difficoltà ad adempiere alle modalità di frequentazione in essere tra le pari, è auspicabile che siano privilegiati ed ampliati i contatti a mezzo di videochiamate, tramite Skype o altre piattaforme, al fine di garantire la continuità del rapporto genitoriale.
4. Considerazioni generali sulla frequentazione.
In aggiunta a quanto sopra riportato per le due situazioni, poiché certamente occorre riservare agli aspetti concreti dell’interesse dei figli il primo posto nell’effettuare una scelta, vale la pena di rammentare che il trasferimento in sé non comporta particolari rischi (basta effettuarlo con le cautele prescritte).
L’ultima e più rilevante considerazione sul punto è che, in forza quanto meno dell’alternanza nei fine settimana, esiste anche la possibilità che i figli si debbano spostare a partire dall’abitazione del genitore non collocatario, per cui uno stop agli spostamenti determinerebbe l’interruzione della relazione del figlio con l’altro genitore, e/o penalizzerebbe il collocatario.
E’ dunque più che probabile che il problema abbia una matrice culturale, la cui responsabilità è da individuare all’interno del sistema legale. In altre parole, la discriminazione fra genitori -entrambi affidatari ed entrambi parimenti responsabili della cura, educazione e istruzione dei figli introdotta dall’invenzione del genitore prevalente come figura giuridica- dovrebbe essere fatta cessare, come è avvenuto in molti Tribunali.
5. Interferenza del blocco con gli obblighi alimentari e altri oneri scolastici.
Un altro problema che può presentarsi è quello dell’assunzione per intero da parte di uno dei genitori di oneri quali la mensa scolastica e/o lo scuolabus. In questo caso, essendo venuta a cessare la frequentazione, con tutta probabilità fino alla fine dell’anno scolastico, il genitore onerato verrebbe ad avere dei costi alimentari inferiori nei giorni in cui il figlio anziché pranzare a scuola lo fa e lo farà dall’altro, secondo il calendario della frequentazione.
In questo caso è corretto che la cifra che verrà risparmiata venga versata al genitore che lo ospita.
E’ da evitare né essere considerata un’alternativa la scelta di procedere ad acquisti alimentari secondo il proprio criterio da parte del genitore obbligato, che poi li porti al domicilio dell’altro, come purtroppo sta accadendo in vari casi.
6. “Spostamento” dei collaboratori domestici.
Altro quesito spesso sottoposto al legale è se possano essere consentiti (come in situazione di necessità) gli spostamenti stradali di una baby-sitter chiamata a custodire i figli di genitori (anche uno solo,se separati) impegnati in attività esterne necessarie (ad es., prestazioni ospedaliere) quando manchi un alternativa come la disponibilità dell’altro genitore.
Poiché è stato disposto il versamento di un contributo statale a copertura del relativo onere, lo spostamento può essere considerato lecito. Non così l’intervento di personale addetto alle pulizie, poiché queste possono essere svolte in qualsiasi momento.
7. Impegni contrattuali nella frequentazione di palestre, piscine e corsi di istruzione.
Si verifica anche il caso che sia stata pagata per i figli la frequentazione periodica (ad es. l’intero anno) di palestre, piscine o corsi di istruzione (ad es. lingue straniere). L’onere può essere anche a carico di uno solo dei genitori quale capitolo di spesa.
La chiusura delle strutture potrebbe comportare la perdita della prestazione, quasi sempre già pagata per intero. In questo caso, mancando la controprestazione (d’altra parte cessa per l’organizzazione la maggior parte delle spese), si configura un diritto (art. 1463 c.c.) ad ottenere il prolungamento del servizio fino alla copertura di quello mancante, imputando le somme in acconto alle mensilità a venire, ovvero il rimborso del costo corrispondente a seconda del tipo di abbonamento e/o offerta scelta Il genitore che ha corrisposto la somma, non potrà pertanto richiedere nessun rimborso all’altro genitore.
Sicuri di non essere stati esaustivi ci riserviamo di integrare il documento con delle appendici seguendo prontamente l’evoluzione della situazione e le problematiche che sorgeranno.