Il Presidente dell’UNCC (Avv. Antonio De Notaristefani) ha appena depositato avanti un Consiglio dell’Ordine l’istanza di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di alcune società di capitali.
È noto che il Legislatore, con la legge 124/2017, ha introdotto nella legge 247/2012 (che disciplinava e disciplina l’esercizio della professione forense) nuove disposizioni, che prevedono non solo che essa possa essere esercitata (oltre che dalle persone fisiche) anche da società alle quali possono partecipare non soltanto avvocati, oppure professionisti iscritti ad altri albi, ma anche soci cd. di capitale.
Ebbene, tale nuova previsione normativa appare chiaramente illegittima, in quanto viola i principi di indipendenza nell’esercizio della professione forense.
L’indipendenza serve non soltanto a garantire la effettività della difesa (e, con essa, il rispetto dell’art. 24 della Costituzione) ma anche il superiore interesse della Giustizia, alla cui amministrazione l’Avvocato collabora e quindi con essa l’osservanza dell’art. 111 Costituzione, che assicura ai cittadini un processo giusto, per garantire il quale l’indipendenza degli Avvocati è requisito imprescindibile non essendo l’avvocato “solo un libero professionista, ma anche il necessario partecipe dell’esercizio diffuso della funzione giurisdizionale”: il rapporto tra cliente ed avvocato non è infatti “soltanto un rapporto privato di carattere libero professionale, e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato” (Cass. SS.UU. 9861/2017).
Per leggere il ricorso (ovviamente con i nominativi delle società oggetto del ricorso cancellati) clicca qui.