Corte Ue: Diritto dare ai figli il cognome della madre. Per Strasburgo e’ discriminatorio non prevedere deroghe alla legge: Italia colmi vulnus legislativo

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(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 07 GEN – L’attribuzione ai figli del cognome paterno, basata esclusivamente sull’identita’ sessuale del padre, e’ “incompatibile con il principio di non-discriminazione”. Per questo motivo la Corte europea dei diritti dell’uomo invita l’Italia a provvedere a colmare la lacuna legislativa – per rimediare alla violazione riscontrata -, aprendo alla possibilita’ che ai figli possa essere dato il cognome materno, se i genitori decidono in tal senso. E’ questo l’epilogo del caso che da anni vede la famiglia Fazzo-Cusan battersi contro l’ordinamento italiano. I coniugi hanno avuto una figlia nel 1999 e di comune accordo hanno chiesto che venisse registrata con il cognome della madre, Cusan. Richiesta rifiutata all’atto della registrazione all’anagrafe e poi a piu’ riprese nei diversi gradi di giudizio, nonostante diverse aperture registrate dalla Cassazione. A fine 2012, e’ stata autorizzata l’aggiunta del cognome materno a quello del padre, ma non la sostituzione. Secondo i giudici europei, la regola per cui i figli legittimi assumono il cognome paterno alla nascita e’ deducibile da numerosi articoli del Codice civile italiano, che tra l’altro non prevede eccezioni. Nel caso specifico – sottolineano – “la scelta del cognome della figlia e’ stata determinata esclusivamente sulla base del sesso del genitore, sebbene la legge preveda che il cognome dato sia quello del padre, senza eccezione e non rispettando la scelta degli sposi. La stessa Corte Costituzionale italiana ha riconosciuto che il sistema in vigore ha le sue radici in una concezione patriarcale della famiglia che non e’ compatibile con il principio costituzionale di uguaglianza tra uomo e donna. E’ possibile – continuano i giudici di Strasburgo – che la legge dell’attribuzione del cognome paterno sia necessaria nella pratica, e non necessariamente incompatibile con la Convenzione, ma l’impossibilita’ di derogare ad essa sarebbe eccessivamente rigido e discriminatorio verso le donne”. Per questo si configura – a giudizio della Corte – una violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione stessa, a cui va posto rimedio per via legislativa.

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