DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193

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E’ stato pubblicato lunedì 24 ottobre 2016,in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge con l’addio a Equitalia:

DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (16G00209) (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2016)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza per le  esigenze  di
finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e  contribuente
di ottimizzare l'attivita' di riscossione adottando disposizioni  per
la  soppressione  di  Equitalia  e  per   adeguare   l'organizzazione
dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire  l'effettivita'
del gettito delle entrate e l'incremento del livello  di  adempimento
spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di  cui  all'articolo
4, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione; 
  Tenuto conto altresi', per le misure da adottare  per  le  predette
urgenti   finalita',   del   contenuto   del   rapporto   Italia    -
Amministrazione fiscale dell'organizzazione per la cooperazione e  lo
sviluppo  economico  (OCSE),  pubblico  il  19  luglio  2016  e,   in
particolare, del capitolo 6, rubricato  «riscossione  coattiva  delle
imposte: problemi specifici identificati»; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  riaprire  i
termini della  procedura  di  collaborazione  volontaria  nonche'  di
prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale; 
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  procedere
alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti  tributari  che
risultino di scarsa utilita' all'amministrazione finanziaria ai  fini
dell'attivita'  di  controllo  o  di  accertamento,  o  comunque  non
conformi al principio di proporzionalita'; 
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Soppressione di Equitalia 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo  Equitalia
sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro  delle
imprese ed estinte,  senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
fatto divieto alle societa' di cui al presente  comma  di  effettuare
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia
tipologia contrattuale. 
  2. Dalla data  di  cui  al  comma  1,  l'esercizio  delle  funzioni
relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma  1,
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  riattribuito
all'Agenzia  delle  entrate  di  cui  all'articolo  62  del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' svolto  dall'ente  strumentale
di cui al comma 3. 
  3. Al fine di garantire la continuita'  e  la  funzionalita'  delle
attivita' di riscossione, e' istituito un  ente  pubblico  economico,
denominato    «Agenzia    delle    entrate-Riscossione»    sottoposto
all'indirizzo e alla vigilanza del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare  costantemente
l'attivita' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo  principi
di trasparenza e pubblicita'. L'ente subentra, a  titolo  universale,
nei rapporti giuridici attivi e  passivi,  anche  processuali,  delle
societa' del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica
di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di
cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.  L'ente  ha  autonomia
organizzativa,   patrimoniale,   contabile   e   di   gestione.    Ne
costituiscono organi il presidente, il  comitato  di  gestione  e  il
collegio dei revisori dei conti. 
  4. Il comitato di gestione e' composto dal  direttore  dell'Agenzia
delle entrate in qualita' di Presidente dell'ente e da due componenti
nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai  componenti
del comitato di gestione non  spetta  alcun  compenso,  indennita'  o
rimborso spese. 
  5. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Lo statuto disciplina le  funzioni  e  le  competenze  degli  organi,
indica le entrate dell'ente,  stabilendo  i  criteri  concernenti  la
determinazione dei corrispettivi per i servizi  prestati  a  soggetti
pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali,  al  fine  di
garantire  l'equilibrio  economico-finanziario   dell'attivita'.   Lo
statuto disciplina i casi  e  le  procedure,  anche  telematiche,  di
consultazione pubblica sugli atti  di  rilevanza  generale,  altresi'
promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati.  Il  comitato
di gestione, su proposta del presidente, delibera le  modifiche  allo
statuto  e  gli  atti  di   carattere   generale   che   disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e
consuntivi, i piani aziendali e le spese che  impegnano  il  bilancio
dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo  statuto.  Il
comitato di gestione delibera altresi'  il  piano  triennale  per  la
razionalizzazione delle attivita' di riscossione e gli interventi  di
incremento dell'efficienza  organizzativa  ed  economica  finalizzata
alla riduzione delle spese di gestione e di personale.  L'ente  opera
nel rispetto dei principi di legalita' e imparzialita',  con  criteri
di efficienza gestionale, economicita'  dell'attivita'  ed  efficacia
dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di
cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli  obiettivi
stessi, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a
carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma  13,
e al piano triennale per  la  razionalizzazione  delle  attivita'  di
riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo  n.  300
del 1999. 
  6. Salvo quanto previsto  dal  presente  decreto,  l'Agenzia  delle
entrate-Riscossione e' sottoposta alle disposizioni del codice civile
e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini
dello  svolgimento  della  propria  attivita'   e'   autorizzata   ad
utilizzare anticipazioni di cassa. 
  7.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  9  del   decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i
costi determinati, approvati e pubblicati  da  Equitalia  S.p.A.,  ai
sensi del citato articolo 9. 
  8.   L'Ente   e'   autorizzato   ad   avvalersi   del    patrocinio
dell'Avvocatura dello  Stato  competente  per  territorio,  ai  sensi
dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611.  L'ente
puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri  dipendenti
davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano  in
rilievo questioni di massima o aventi  notevoli  riflessi  economici,
l'Avvocatura dello Stato competente per territorio,  sentito  l'ente,
assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei
giudizi davanti alle commissioni tributarie  continua  ad  applicarsi
l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546 e successive modificazioni. 
  9. Tenuto conto della specificita'  delle  funzioni  proprie  della
riscossione fiscale e delle competenze tecniche  necessarie  al  loro
svolgimento,  per  assicurarle  senza  soluzione  di  continuita',  a
decorrere dalla data di cui al comma 1 il  personale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato,
in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
senza soluzione di continuita' e  con  la  garanzia  della  posizione
giuridica ed economica  maturata  alla  data  del  trasferimento,  e'
trasferito all'ente pubblico economico di  cui  al  comma  3,  previo
superamento di apposita  procedura  di  selezione  e  verifica  delle
competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicita'  e
imparzialita'. A tale personale si applica l'articolo 2112,  primo  e
terzo comma, del codice civile. 
  10. A far data dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
del  presente  decreto,  il  personale  delle  societa'  del   Gruppo
Equitalia  proveniente  da   altre   amministrazioni   pubbliche   e'
ricollocato nella posizione  economica  e  giuridica  originariamente
posseduta nell'amministrazione  pubblica  di  provenienza  la  quale,
prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento
di detto personale, mediante l'utilizzo delle procedure di  mobilita'
di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e  nel
rispetto dei vincoli in materia di finanza  pubblica  e  contenimento
delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo
nei   limiti   dei   posti   vacanti   nelle   dotazioni    organiche
dell'amministrazione  interessata  e   nell'ambito   delle   facolta'
assunzionali disponibili.  Nel  caso  di  indisponibilita'  di  posti
vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza,
tale personale puo'  essere  ricollocato,  previa  intesa,  ad  altra
pubblica amministrazione con carenze di  organico,  anche  in  deroga
alle vigenti  disposizioni  in  materia  di  mobilita'  e,  comunque,
nell'ambito  delle  facolta'   assunzionali   delle   amministrazioni
interessate. 
  11. Entro la data di cui al comma 1: 
  a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le  azioni
di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
citato decreto-legge n. 203 del  2005,  e  successive  modificazioni,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito  di  tale
acquisto e in proporzione  alla  partecipazione  societaria  detenuta
alla  data  dello  stesso  acquisto,  si  trasferisce  in   capo   al
cessionario l'obbligo di versamento delle somme  da  corrispondere  a
qualunque titolo, in conseguenza dell'attivita' di riscossione svolta
fino a tale data; 
  b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute  da  Equitalia
S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
  c) gli organi societari delle societa' di cui al comma 1 deliberano
i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge,  che
sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e  delle
finanze. Ai componenti degli organi  delle  societa'  soppresse  sono
corrisposti compensi, indennita' ed altri emolumenti solo  fino  alla
data di soppressione. Per  gli  adempimenti  successivi  relativi  al
presente comma, ai predetti  componenti  spetta  esclusivamente,  ove
dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura  prevista  dal
rispettivo ordinamento. 
  12. Le operazioni di cui al comma 11  sono  esenti  da  imposizione
fiscale. 
  13. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  direttore
dell'Agenzia   delle   entrate,   presidente   dell'ente,   stipulano
annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di  cui  all'articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare: 
  a) i servizi dovuti; 
  b) le risorse disponibili; 
  c) le strategie per  la  riscossione  dei  crediti  tributari,  con
particolare riferimento alla definizione delle priorita', mediante un
approccio orientato al risultato piuttosto che al processo; 
  d)  gli  obiettivi  quantitativi  da  raggiungere  in  termini   di
economicita' della gestione, soddisfazione  dei  contribuenti  per  i
servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse,  anche
mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed  elusione
fiscale; 
  e) gli indicatori e le  modalita'  di  verifica  del  conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera d); 
  f) le  modalita'  di  vigilanza  sull'operato  dell'ente  da  parte
dell'agenzia, anche in relazione  alla  garanzia  della  trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme,
con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti; 
  g) la gestione  della  funzione  della  riscossione  con  modalita'
organizzative flessibili,  che  tengano  conto  della  necessita'  di
specializzazioni tecnico-professionali, mediante  raggruppamenti  per
tipologia  di  contribuenti,  ovvero  sulla  base  di  altri  criteri
oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad  ottimizzare  il
risultato economico della medesima riscossione; 
  h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad
evitare aggravi moratori per i  contribuenti,  ed  a  migliorarne  il
rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge  27
luglio 2000, n. 212. 
  14. Costituisce risultato particolarmente negativo della  gestione,
ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto  legislativo  n.  300
del 1999, il mancato raggiungimento, da parte  dell'ente  di  cui  al
comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto  aggiuntivo  di  cui  al
comma 13, e non attribuibili a fattori  eccezionali  o  comunque  non
tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze,
per consentire l'adozione dei necessari correttivi. 
  15. Fino alla data di cui all'articolo 1, comma 1,  l'attivita'  di
riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede  di  prima
applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A.
e' nominato commissario straordinario per  l'adozione  dello  statuto
dell'ente di cui al comma 3, secondo le modalita' di cui al comma 5 e
per la vigilanza e la gestione della fase transitoria. 
  16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex  concessionari
del  servizio  nazionale  della  riscossione  e  agli  agenti   della
riscossione di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005,  n.  248,  si  intendono  riferiti,  in   quanto   compatibili,
all'agenzia di cui all'articolo 1 comma 3. 

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