L’UDIENZA CIVILE

La disciplina che regolava il cd “diritto processuale dell’emergenza” è stata prorogata sino al 31 dicembre, invece che al 31 marzo. Non è difficile leggervi l’intenzione di stabilizzare in via definitiva quelle norme, come si capiva già chiaramente dalla legge delega. Nella sua formulazione originaria, la disciplina della udienza civile a distanza, da remoto o cartolare, era semplicemente inaccettabile: era il giudice che aveva il potere di stabilire come gli avvocati dovevano difendere i loro clienti, e quale sarebbe stato lo strumento migliore per consentire loro di esporre difese che ovviamente non poteva conoscere in anticipo. Bisognava opporsi, perché quello era non il progresso, ma una imposizione: le modalità con cui svolgere le difese le scelgono gli avvocati, non il giudice. E molti avvocati – che mi onoro di chiamare Colleghi – contro quella imposizione hanno protestato, e con forza. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare: quelle proteste sono state raccolte, e quella imposizione è stata almeno in parte eliminata. Oggi, la videoconferenza può essere svolta con il consenso degli avvocati: ha smesso di essere un sopruso, ed è diventata un servizio di cui e’ possibile usufruire, se lo si vuole. Sarebbe stata modificata in questo modo, se gli avvocati avessero dato ascolto a coloro che la avevano salutata come una conquista della modernità? Io non credo. L’udienza cartolare può essere disposta dal giudice, ma ciascuna delle parti può chiedere la trattazione orale. Non è precisato se il giudice abbia il dovere o solo la facoltà di disporla, ma mi sembra scontato che si tratti di un obbligo: il contraddittorio cartolare coatto, ha chiarito il Consiglio di Stato, è incostituzionale in un ordinamento che non consente la segretezza dei processi. Probabilmente, andrebbe modificata la previsione che impone l’obbligo di depositare comunque delle note di trattazione: perché debbo depositare un atto scritto per dire che non ho nulla da dire, se siamo afflitti dai blackout provocati dal sovraccarico? Ma sono dettagli. La verità è che l’attuale disciplina – se sarà eliminata la previsione della Camera di consiglio da remoto: delle sorti degli uomini si discute nelle aule di giustizia, non dal tinello della propria abitazione – richiede una messa a punto, ma costituisce oggettivamente un progresso: è la libertà di scelta, la differenza che forse sfugge a qualcuno che vive di slogan, piuttosto che di processi.
Antonio de Notaristefani

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