Protocollo d’intesa Cnf-Uncc: formazione continua

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PROTOCOLLO D’INTESA

Il Consiglio Nazionale Forense, in persona del suo Presidente, avv. Andrea Mascherin (di seguito: CNF) e l’Unione Nazionale delle Camere Civili, in persona del suo Presidente, Avv. Laura Jannotta (di seguito: UNCC);

  • visto il Regolamento per la formazione continua n. 6/2014 così come integrato dal CNF in data 30 luglio 2015 (di seguito: Regolamento);
  • ritenuto che, ai sensi dell’art.14 del Regolamento, il CNF promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, europeo o internazionale, allo scopo di agevolare l’accesso alla formazione continua mediante l’ampliamento dell’offerta formativa;
  • tenuto conto dell’attività di formazione svolta dall’UNCC;
  • riconosciuto utile ed opportuno per l’Avvocatura Italiana che detta attività costituisca momento di adempimento dell’obbligo formativo stabilito dal Codice deontologico forense e dal Regolamento;
  • premesso che il Regolamento e la prassi corrente per l’accreditamento di eventi formativi prevedono, tra l’altro, che siano valutate l’idoneità del soggetto organizzatore, l’argomento trattato e la rispondenza dell’evento alle finalità del Regolamento;
  • premesso che l’UNCC dichiara di condividere lo spirito del Regolamento ed in particolare che intende favorire la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun partecipante agli eventi l’adempimento dell’obbligo formativo e per tanto dichiara altresì:
  • di realizzare attività formative non onerose, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti con il limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute;
  • di apprestare, direttamente o tramite le proprie articolazioni territoriali, adeguate modalità per il controllo e la rilevazione della partecipazione all’attività formativa e per il rilascio dei relativi attestati;
  • d’impegnarsi ad un vaglio ed accertamento preventivo della qualità, della valenza scientifica nonché della congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento delle attività formative proposte dalle proprie articolazioni territoriali di cui si richieda l’accreditamento;
  • d’impegnarsi a segnalare preventivamente eventuali attività formative non rispondenti per qualsiasi motivo ai parametri di non onerosità e controllo sopra indicati.

allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura di accreditamento

CONVENGONO

di stipulare un protocollo d’intesa ai fini di dare attuazione alla previsione sopra citata, secondo le condizioni di seguito indicate.

Art. 1.  Il CNF riconosce all’attività di formazione e aggiornamento svolta dall’UNCC nell’area giuridica di sua competenza, valenza scientifica nonché congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento.

Art. 2.  La partecipazione e l’esercizio delle attività formative nell’ambito di eventi formativi organizzati dall’UNCC nell’area giuridica di sua competenza, ove accreditati, integreranno assolvimento degli obblighi di formazione.

Art. 3. I crediti formativi da attribuirsi agli eventi organizzati dall’UNCC nell’area giuridica di sua  competenza, saranno determinati dall’UNCC stessa secondo le indicazioni dell’art. 20 e con i criteri di cui all’art.21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l’accreditamento della formazione costituita presso il CNF (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative.

Art. 4. A tal fine l’UNCC, darà informazione alla Commissione generale ed ai Consigli dell’Ordine del luogo di svolgimento delle attività formative dalla stessa organizzate con riguardo alla natura dell’evento, alla sua durata, ai nominativi dei relatori con ogni altra utile informazione, almeno 30 giorni prima dell’evento stesso.

Art. 5.  La Commissione centrale, potrà richiedere all’UNCC ulteriori informazioni in merito all’attività formativa e potrà rifiutare l’accreditamento di singoli eventi solo con comunicazione motivata, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, entro 20giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al puto precedente o dalle ulteriori informazioni di cui al presente articolo.

Art. 6. Qualora l’attività di formazione e aggiornamento sia svolta dall’UNCC tramite le proprie articolazioni territoriali, l’UNCC si impegna al massimo rigore nella procedura di accreditamento, ad effettuare direttamente le comunicazioni di cui all’art. 4, ed a porre in essere le verifiche più opportune circa il corretto svolgimento dell’evento formativo e la partecipazione dei fruitori.

Art. 7. Ogni comunicazione potrà essere scambiata attraverso gli indirizzi di posta elettronica delle rispettive segreterie.

Art. 8. Il presente protocollo d’intesa esclude l’attività formativa per l’acquisizione ed il mantenimento del titolo specialista.

Art. 9 Il presente protocollo d’intesa esclude l’attività formativa in materia deontologica.

Art. 10 Il presente protocollo d’intesa ha durata di mesi 12, salva la facoltà per ciascuna parte di recedere in ogni momento, dandone comunicazione e salva facoltà per le stesse di rinnovarla anche tacitamente.

 

Roma lì, 27 maggio 2016

 

Avv. Andrea Mascherin                                                     Avv. Laura Jannotta

                        Presidente CNF                                                              Presidente UNCC

 

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