UTILIZZATE L’ART. 168 BIS

La contrarietà delle Camere civili e mia personale alla disciplina del giudizio di primo grado che ci consegnerà la (ormai chiaramente inevitabile) prossima riforma è nota da tempo: dal 7 giugno in poi, la abbiamo ribadita in tutte le sedi, e da ultimo al Commissario europeo alla efficienza della giustizia, che ha voluto ascoltarci mercoledì scorso a Roma.
Ora, sembra che ai nostri avvertimenti si stiano aggiungendo altre voci che dicono la stessa cosa: questa tardiva riesumazione del processo societario diminuirà la equità dei giudizi civili, senza peraltro aumentarne la efficienza. Oggi, il tempo delle proteste e’ finito: c’è una legge delega già approvata, con la fiducia, da uno dei rami del Parlamento, ed è agevole prevedere – senza con questo volere mancare di rispetto all’altro- che anche la Camera non potrà fare diversamente. Bisogna fare funzionare comunque la giustizia: è il compito di noi Avvocati. Lo dobbiamo ai cittadini.
Ci consegnano una legge sbagliata; ma i processi bisognerà farli, ed un recupero di efficienza è indispensabile: non si possono avere processi di primo grado che durano, in media, 1270 giorni. Certo, può darsi che i decreti legislativi correggano alcune storture, ma non ci farei troppo affidamento: un altro testo elaborato da uffici ministeriali creati dalla alchimia delle correnti della magistratura, un altro voto di fiducia, un’altra legge scollegata dalla realtà. Spettera’ poi a noi Avvocati, ed a quei Giudici che come noi lavorano in Tribunale, porre rimedio: a nessuno negheremo giustizia. Il rimedio, in fondo, c’è già: l’art. 168 bis del codice di rito, che permette al giudice di differire la prima udienza per tenere conto delle esigenze del suo ruolo. Se una legge assurda vuole comprimere il diritto di difesa entro la prima udienza fino a lederlo, senza alcuna utilità perché poi le cause vengono rinviate, per evitare quella lesione può intervenire il giudice, differendo la prima udienza fino a garantirne l’esercizio compiuto, e calibrando il rinvio a seconda della complessità della causa. Lo so: la norma serviva per le esigenze del ruolo. Ma di certo non è vietato utilizzarla anche per garantire il diritto di difesa, e confido che le nostre richieste in questo senso troveranno ascolto. Per questo, sono rammaricato, e molto, che si stia sprecando una occasione, forse irripetibile, in cui l’afflusso di risorse imponenti avrebbe potuto consentire una riforma veramente efficace e condivisa (le due cose vanno sempre di pari passo) ma preoccupato no: se faranno nuove leggi, noi le interpreteremo.

Antonio de Notaristefani

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